IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  e
successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 79; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
305, recante norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la
Regione  Trentino-Alto  Adige  per  l'istituzione  delle  sezioni  di
controllo della Corte dei conti di Trento  e  di  Bolzano  e  per  il
personale  ad  esse  addetto,  e  successive  modificazioni,  ed   in
particolare l'articolo 6; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011,  n.  142,  concernente
norme  di  attuazione  dello  Statuto   speciale   per   la   Regione
Trentino-Alto  Adige  recanti  delega  di  funzioni   legislative   e
amministrative  statali  alla  Provincia  di  Trento  in  materia  di
universita' degli studi, ed in particolare l'articolo 3; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare
l'articolo 1; 
  Sentita la Commissione paritetica per le norme  di  attuazione,  di
cui all'articolo 107, comma 1,  del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Udito il parere n. 3/2015/CONS delle Sezioni  riunite  della  Corte
dei conti, reso nell'adunanza dell'11 novembre 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica  15  luglio
  1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti 
 
  1. All'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 305 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel comma 1, dopo le parole: «Province autonome di Trento  e  di
Bolzano» sono inserite le seguenti: «,  degli  enti  locali,  nonche'
degli altri enti pubblici  di  cui  all'articolo  79,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670» e  in
fine e' aggiunto il seguente  periodo:  «Nell'ambito  delle  predette
funzioni di controllo, la Corte puo'  chiedere  alle  amministrazioni
pubbliche previste dal primo periodo dati  economici  e  patrimoniali
riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse  partecipati
o finanziati in via ordinaria.»; 
  b) il comma 3-bis, e' sostituito dal seguente: 
      «3-bis. La Regione  e  le  Province  istituiscono  con  proprie
disposizioni normative, nel rispetto  dei  principi  stabiliti  dalla
normativa statale in materia, un collegio  dei  revisori  dei  conti,
quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed
economica della gestione dell'ente. Il  collegio  opera,  nel  quadro
dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo
con le competenti sezioni di controllo della Corte dei  conti  aventi
sede a Trento e a Bolzano.». 
  2. L'attivita' di vigilanza dei collegi  dei  revisori  dei  conti,
istituiti ai  sensi  del  comma  1,  e'  esercitata  con  riferimento
all'esercizio  finanziario  dell'anno  successivo  a   quello   della
relativa costituzione. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 305 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione  delle
          sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento  e  di
          Bolzano e per il personale ad esse addetto)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1988, n. 178. 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142  (Norme
          di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la   Regione
          Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni  legislative
          ed amministrative  statali  alla  Provincia  di  Trento  in
          materia di Universita' degli  studi)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2011, n. 195. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 ( Approvazione del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. Il testo  dell'art.  79
          e' il seguente: 
              «Art.  79.  -  1.  Il  sistema  territoriale  regionale
          integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
          enti  di  cui  al   comma   3,   concorre,   nel   rispetto
          dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli  obiettivi
          di finanza pubblica, di perequazione e  di  solidarieta'  e
          all'esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dagli   stessi
          derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli  economici  e
          finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: 
              a)   con   l'intervenuta   soppressione   della   somma
          sostitutiva    dell'imposta     sul     valore     aggiunto
          all'importazione e delle assegnazioni  a  valere  su  leggi
          statali di settore; 
              b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante
          ai sensi dell'art. 78; 
              c)   con   il   concorso   finanziario   ulteriore   al
          riequilibrio della finanza pubblica  mediante  l'assunzione
          di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,  anche
          delegate, definite d'intesa con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
          e di progetti,  relativi  anche  ai  territori  confinanti,
          complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2010   per   ciascuna   provincia.
          L'assunzione di oneri opera comunque  nell'importo  di  100
          milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
          confinanti risultino per un determinato anno di un  importo
          inferiore a 40 milioni di euro complessivi; 
              d) con le  modalita'  di  coordinamento  della  finanza
          pubblica definite al comma 3. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono   essere
          modificate  esclusivamente  con   la   procedura   prevista
          dall'art. 104 e  fino  alla  loro  eventuale  modificazione
          costituiscono  il  concorso  agli  obiettivi   di   finanza
          pubblica di cui al comma 1. 
              3.  Fermo  restando  il  coordinamento  della   finanza
          pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117  della
          Costituzione, le province provvedono al coordinamento della
          finanza pubblica  provinciale,  nei  confronti  degli  enti
          locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici  e
          privati e  di  quelli  degli  enti  locali,  delle  aziende
          sanitarie, delle universita', incluse quelle non statali di
          cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, delle camere di commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura e degli altri enti od organismi  a  ordinamento
          regionale o provinciale  finanziati  dalle  stesse  in  via
          ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi  in  termini
          di saldo netto da finanziare previsti in capo alla  regione
          e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle
          province definire i concorsi e gli obblighi  nei  confronti
          degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva
          competenza. Le province vigilano sul  raggiungimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al
          presente comma e, ai fini del  monitoraggio  dei  saldi  di
          finanza pubblica, comunicano al Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  gli  obiettivi  fissati   e   i   risultati
          conseguiti. 
              4. Nei confronti della regione e delle province e degli
          enti  appartenenti  al   sistema   territoriale   regionale
          integrato non sono  applicabili  disposizioni  statali  che
          prevedono   obblighi,   oneri,   accantonamenti,    riserve
          all'erario o  concorsi  comunque  denominati,  ivi  inclusi
          quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
          quelli previsti  dal  presente  titolo.  La  regione  e  le
          province provvedono, per se' e per  gli  enti  del  sistema
          territoriale regionale integrato di rispettiva  competenza,
          alle finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
          contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello
          Stato,  adeguando,  ai  sensi  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria  legislazione
          ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4  o
          5, nelle  materie  individuate  dallo  Statuto,  adottando,
          conseguentemente, autonome misure  di  razionalizzazione  e
          contenimento della spesa, anche  orientate  alla  riduzione
          del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
          dinamiche  della  spesa  aggregata  delle   amministrazioni
          pubbliche  del  territorio  nazionale,  in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea. 
              4-bis. Per ciascuno degli anni dal  2018  al  2022,  il
          contributo della regione  e  delle  province  alla  finanza
          pubblica in termini di saldo netto da finanziare,  riferito
          al sistema territoriale  regionale  integrato,  e'  pari  a
          905,315 milioni  di  euro  complessivi,  dei  quali  15,091
          milioni di  euro  sono  posti  in  capo  alla  regione.  Il
          contributo delle province, ferma restando  l'imputazione  a
          ciascuna   di   esse   del   maggior   gettito    derivante
          dall'attuazione dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'art. 1, commi 521  e
          712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ripartito tra
          le province stesse sulla base dell'incidenza  del  prodotto
          interno lordo del  territorio  di  ciascuna  provincia  sul
          prodotto interno lordo regionale; le province e la  regione
          possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota
          del contributo. 
              4-ter.  A  decorrere  dall'anno  2023   il   contributo
          complessivo di 905  milioni  di  euro,  ferma  restando  la
          ripartizione dello  stesso  tra  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'
          rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
          variazione  percentuale  degli  oneri  del   debito   delle
          pubbliche   amministrazioni   rilevata   nell'ultimo   anno
          disponibile rispetto  all'anno  precedente.  La  differenza
          rispetto al  contributo  di  905,315  milioni  di  euro  e'
          ripartita tra le province  sulla  base  dell'incidenza  del
          prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
          sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini  del  periodo
          precedente  e'  considerato  il  prodotto   interno   lordo
          indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 
              4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione  e  le
          province conseguono il pareggio del bilancio come  definito
          dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.  Per  gli
          anni 2016 e 2017 la regione e le  province  accantonano  in
          termini di cassa e in  termini  di  competenza  un  importo
          definito d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per  i
          saldi di finanza pubblica. A decorrere  dall'anno  2018  ai
          predetti enti ad autonomia differenziata non  si  applicano
          il saldo programmatico di cui  al  comma  455  dell'art.  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni  in
          materia di patto di stabilita' interno in contrasto con  il
          pareggio di bilancio di cui al primo periodo  del  presente
          comma. 
              4-quinquies. Restano ferme le disposizioni  in  materia
          di monitoraggio, certificazione  e  sanzioni  previste  dai
          commi 460, 461 e 462 dell'art. 1 della  legge  24  dicembre
          2012, n. 228. 
              4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo  in
          termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
          15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
          versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465,  art.
          1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30  aprile  di
          ciascun anno. In mancanza di  tali  versamenti  all'entrata
          del bilancio  dello  Stato  entro  il  30  aprile  e  della
          relativa comunicazione entro  il  30  maggio  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e'  autorizzato
          a trattenere gli  importi  corrispondenti  a  valere  sulle
          somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla  regione  e  a
          ciascuna provincia  relativamente  alla  propria  quota  di
          contributo, avvalendosi anche  dell'Agenzia  delle  entrate
          per le somme introitate per il tramite della  Struttura  di
          gestione. 
              4-septies. E' fatta salva la facolta'  da  parte  dello
          Stato di modificare, per un periodo di  tempo  definito,  i
          contributi in termini di saldo netto  da  finanziare  e  di
          indebitamento netto posti a carico della  regione  e  delle
          province, previsti a  decorrere  dall'anno  2018,  per  far
          fronte  ad  eventuali  eccezionali  esigenze   di   finanza
          pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
          contributi stessi. Contributi  di  importi  superiori  sono
          concordati con la regione e le province. Nel  caso  in  cui
          siano necessarie manovre straordinarie volte ad  assicurare
          il rispetto delle norme europee in materia di  riequilibrio
          del bilancio pubblico i predetti contributi possono  essere
          incrementati, per un periodo limitato, di  una  percentuale
          ulteriore,  rispetto   a   quella   indicata   al   periodo
          precedente, non superiore al 10 per cento. 
              4-octies. La regione  e  le  province  si  obbligano  a
          recepire con propria legge da emanare entro il 31  dicembre
          2014, mediante rinvio formale recettizio,  le  disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, previste dal decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118,  nonche'  gli  eventuali  atti  successivi  e
          presupposti,  in  modo  da  consentire   l'operativita'   e
          l'applicazione  delle  predette  disposizioni  nei  termini
          indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
          le regioni a statuto ordinario,  posticipati  di  un  anno,
          subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
          volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
          devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'  di  dare
          copertura  agli  investimenti  con  l'utilizzo  del   saldo
          positivo di competenza tra le entrate correnti e  le  spese
          correnti.». 
              -  Il  testo  dell'art.  6  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  305,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 6. - 1.  Per  il  controllo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio della regione  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, nonche'
          degli altri enti pubblici di cui all'art. 79, comma 3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670,  per  lo   svolgimento   dell'attivita'   e   per   il
          funzionamento delle sezioni di Trento e di  Bolzano  e  dei
          relativi uffici di controllo, nonche' per l'esercizio delle
          funzioni   dei   presidenti   di   sezione   preposti    al
          coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal
          presente decreto, le leggi  dello  Stato  che  disciplinano
          l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure  della  Corte
          dei  conti.  Nell'ambito   delle   predette   funzioni   di
          controllo, la  Corte  puo'  chiedere  alle  amministrazioni
          pubbliche previste  dal  primo  periodo  dati  economici  e
          patrimoniali riferiti agli enti e  agli  organismi  privati
          dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria. 
              2. Le sezioni di controllo aventi sede  a  Trento  e  a
          Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri  di
          riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del
          patrimonio delle regioni e delle  province  autonome  e  ne
          danno comunicazione agli enti interessati. 
              3.   Il   controllo   sulla   gestione   concerne    il
          perseguimento degli  obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di
          principio e  di  programma  regionali,  provinciali  ovvero
          statali, in quanto applicabili. 
              3-bis.  La  Regione  e  le  Province  istituiscono  con
          proprie disposizioni normative, nel rispetto  dei  principi
          stabiliti dalla normativa statale in materia,  un  collegio
          dei revisori dei conti, quale  organo  di  vigilanza  sulla
          regolarita'  contabile,  finanziaria  ed  economica   della
          gestione  dell'ente.  Il   collegio   opera,   nel   quadro
          dell'ordinamento finanziario del titolo VI  dello  Statuto,
          in raccordo con le competenti sezioni  di  controllo  della
          Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano. 
              3-ter. La Regione  e  le  Province  possono  richiedere
          ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della  Corte
          dei conti ai fini della  regolare  gestione  finanziaria  e
          dell'efficienza ed  efficacia  dell'azione  amministrativa,
          nonche' pareri in materia di  contabilita'  pubblica  anche
          per conto degli enti locali, singoli o associati,  e  degli
          altri enti e organismi individuati dall'art. 79,  comma  3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
          n. 670.». 
              - Il decreto legislativo 18 luglio  2011,  n.  142,  e'
          citato nelle note al titolo. Il  testo  dell'art.  3,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 3 (Disposizioni riguardanti l'Universita'). -  1.
          L'Universita' e' disciplinata dal proprio Statuto, definito
          nel rispetto della Costituzione e di  quanto  disposto  dal
          presente decreto. Il predetto Statuto e' altresi'  definito
          in armonia con i principi fondamentali delle leggi  statali
          in materia di  universita'  e  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) il perseguimento di  una  pluralita'  di  finalita',
          nello svolgimento di  ciascuna  delle  quali  l'Universita'
          deve tendere  al  raggiungimento  di  livelli  di  qualita'
          allineati ai migliori standard internazionali; 
              b) la particolare rilevanza assegnata allo sviluppo  di
          aree   scientifiche,   in   ambito   sia   umanistico   che
          scientifico-tecnologico,  secondo  un  approccio  del  tipo
          research-intensive, con la presenza di Scuole di  dottorato
          orientate al raggiungimento di livelli di elevata  qualita'
          aventi come riferimento  parametri  europei,  quali  quelli
          adottati dalle principali  agenzie  di  finanziamento  alla
          ricerca, aperte alla partecipazione competitiva di tutti  i
          ricercatori europei; 
              c)  la  definizione  di   un   modello   organizzativo,
          funzionale e di governo dell'Universita'  in  cui  ciascuna
          articolazione o struttura e' chiamata ad  un  esercizio  di
          auto-valutazione, di individuazione  delle  funzioni  nelle
          quali ritiene di potere eccellere in un quadro  comparativo
          internazionale e di conseguente definizione degli obiettivi
          sui  quali  ottenere  risorse  ed  essere   successivamente
          valutata; 
              d)  l'attribuzione  agli  organi  centrali  dell'Ateneo
          della valutazione della congruenza fra obiettivi e  risorse
          a disposizione della  struttura  da  un  lato  e  obiettivi
          complessivi   dell'Universita'   e    risorse    attivabili
          dall'altro; 
              e) l'adozione di un progetto strategico che  stabilisce
          per  ciascuna  articolazione  dell'Ateneo  e  per  ciascuna
          struttura  una  composizione  adeguata   fra   le   diverse
          finalita'  perseguite  dall'Universita'  e  la   successiva
          valutazione del livello di raggiungimento  degli  obiettivi
          stabiliti. Il metodo di valutazione e' congruente  con  gli
          obiettivi e  le  funzioni  da  valutare  e  si  ispira,  in
          coerenza al loro specifico scopo, al principio del giudizio
          indipendente dei pari per le attivita' scientifiche  ovvero
          a quello degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni
          dell'Universita'; 
              f) la individuazione di  una  struttura  amministrativa
          dell'Ateneo ispirata  a  principi  di  responsabilita',  di
          semplificazione delle procedure, agilita' e  flessibilita',
          volti a  sostenere  e  facilitare  il  conseguimento  degli
          obiettivi; 
              g)  il  perseguimento   dell'attrazione   di   studenti
          meritevoli e di risorse umane altamente  qualificate,  come
          elemento base per il perseguimento  dell'alta  qualita'  di
          cui alla lettera a); 
              h)  la  valorizzazione  del  capitale  umano  esistente
          nonche' il riconoscimento della capacita' e del  merito  in
          tutte  le  componenti   che   operano   al   suo   interno,
          incentivando risultati  coerenti  con  le  strategie  e  le
          finalita' dell'Ateneo  e  promuovendo  politiche  idonee  a
          garantire il radicamento nella realta' universitaria  anche
          attraverso la residenzialita'; 
              i) la previsione  delle  modalita'  che  assicurano  il
          raccordo  dell'attivita'  dell'Universita'  con  le   altre
          universita' nell'ambito del sistema universitario  italiano
          e in  quello  europeo  ed  internazionale  nonche'  con  il
          sistema educativo dell'istruzione e della formazione; 
              j) il perseguimento del principio costituzionale  delle
          pari opportunita' tra persone dell'uno e dell'altro sesso. 
              2. Lo Statuto dell'Universita'  prevede,  tra  l'altro,
          nell'ambito e nel  rispetto  dei  principi  e  dei  criteri
          direttivi di cui al comma 1: 
              a)  gli  organi,  la  composizione,  le  procedure   di
          elezione  o   nomina,   i   requisiti   e   le   cause   di
          ineleggibilita' e incompatibilita', la durata in  carica  e
          le relative attribuzioni, secondo i principi di efficienza,
          efficacia, trasparenza e semplificazione nonche' di  chiara
          individuazione    dei    poteri    e    delle     correlate
          responsabilita', in coerenza  con  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              1) semplificazione degli organi di governo, che implica
          una composizione degli stessi con  un  numero  limitato  di
          membri; 
              2)   previsione   dell'istituzione    dell'Organo    di
          amministrazione, del Presidente, del Rettore e  dell'Organo
          di governo  scientifico,  rispettando  il  principio  della
          distinzione dei ruoli e delle responsabilita'; 
              3) previsione che i componenti degli organi  accademici
          che hanno il compito di assegnare le risorse siano  diversi
          dai responsabili delle strutture che utilizzano le  risorse
          medesime per  la  realizzazione  dei  piani  scientifici  e
          didattici; tali strutture utilizzatrici rispondono a quelle
          assegnanti  della  qualita'  del   loro   operato   e   del
          raggiungimento   degli   obiettivi,   sulla   base    della
          valutazione di organismi di  controllo  indipendenti,  alla
          quale possono seguire effetti  sanzionatori,  nel  rispetto
          del principio di responsabilita'; 
              4) individuazione delle  qualita'  e  delle  competenze
          necessarie per ricoprire le cariche di governo dell'Ateneo; 
              5) previsione che l'Organo di Amministrazione approvi i
          piani di sviluppo scientifici  e  didattici  formulati  dal
          Rettore; garantisca la stabilita' finanziaria  dell'Ateneo;
          approvi i bilanci  consuntivi  e  preventivi;  indirizzi  e
          controlli l'utilizzo  delle  risorse  disponibili  rispetto
          agli obiettivi programmati ed approvi la relazione  annuale
          del Rettore sull'attivita' dell'Ateneo. Esso e' formato  da
          un numero dispari (inferiore a dieci) di membri.  I  membri
          devono  possedere  elevate  doti  di   professionalita'   e
          conoscenza del sistema universitario e  della  ricerca.  Le
          candidature all'OdA sono vagliate da  un  Comitato  per  le
          candidature.  I  membri  dell'OdA  devono  avere   scadenze
          sfalsate  in  modo  che   non   sia   possibile   rinnovare
          contemporaneamente una maggioranza  dei  membri  stessi.  I
          componenti  dell'OdA   devono   rappresentare   l'interesse
          dell'Ateneo nel suo complesso. L'OdA ed il  suo  Presidente
          sono nominati dalla Provincia, previo parere vincolante del
          Comitato  per  le  candidature.  Lo  Statuto  prevede,  tra
          l'altro, i requisiti per la candidatura, le eventuali cause
          di ineleggibilita' o incompatibilita'  con  la  carica,  le
          modalita' e le procedure di presentazione e di esame  delle
          stesse, di formulazione del parere e i relativi termini. Lo
          Statuto medesimo puo' prevedere altresi'  che  fino  a  tre
          componenti, in possesso dei requisiti previsti e sui  quali
          vi sia il parere favorevole del Comitato predetto,  possano
          essere scelti nell'ambito di  rose  di  candidati  proposte
          dalle  strutture   accademiche   indicate   dallo   Statuto
          medesimo,  individuandoli  anche  tra  i  laureati   presso
          l'Universita' degli studi di  Trento  non  appartenenti  al
          corpo docente dell'Universita'  medesima.  Fanno  parte  di
          diritto dell'OdA il Rettore, il  Presidente  del  Consiglio
          degli Studenti  e  un  componente  nominato  dal  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   Il
          Presidente assicura il collegamento  con  la  provincia  ed
          opera  per  il   reperimento   delle   risorse   necessarie
          all'Universita', di concerto con il Rettore e con l'ausilio
          dei membri dell'OdA; 
              6) previsione che il Comitato per  le  candidature  sia
          formato da persone in possesso di  comprovata  ed  adeguata
          competenza professionale  ed  esperienza  in  incarichi  di
          carattere scientifico o  di  amministrazione  di  strutture
          complesse, che non si trovino  comunque  in  condizione  di
          conflitto di  interesse  -  come  sara'  specificato  dallo
          Statuto - con l'Universita'  o  con  gli  enti  di  ricerca
          disciplinati dalla legge provinciale o con la provincia e i
          suoi enti strumentali. Ad essa e' demandata la  valutazione
          dei titoli e delle competenze relative alle candidature per
          ricoprire il ruolo di membro dell'OdA  dell'Universita'.  I
          membri del Comitato per le candidature (da 3 ad un  massimo
          di 5) sono nominati  dalla  Provincia,  previa  intesa  con
          l'Universita', secondo modalita' previste dallo Statuto; 
              7) attribuzione al Rettore della legale  rappresentanza
          e della responsabilita'  della  gestione  dell'Universita',
          della    formulazione     dei     piani     di     sviluppo
          scientifici-didattici,  dell'indirizzo  e  della  vigilanza
          sulla   loro   attuazione.   Egli   e'   coadiuvato   nella
          programmazione e  nella  gestione  dall'Organo  di  governo
          scientifico.  E'  eletto  sulla  base  di  candidature.  La
          presentazione delle candidature e' formulata in  modo  tale
          da non escludere docenti di altre universita'.  Il  Rettore
          e' eletto nell'ambito di una rosa di candidati vagliata  da
          un Comitato di selezione  disciplinato  dallo  Statuto.  Il
          medesimo Statuto prevede anche le norme che  assicurano  il
          rispetto dei principi fondamentali delle leggi  statali  in
          materia di eleggibilita' e durata  in  carica  del  Rettore
          nonche'  le  disposizioni  che  consentono  la  nomina  del
          Comitato  di   selezione   entro   un   termine   temporale
          prefissato; 
              8) previsione che il Presidente, oltre  ai  compiti  ad
          esso specificatamente assegnati da questo decreto  e  dallo
          Statuto  ed  a  quelli  connessi   con   il   funzionamento
          dell'Organo  di  amministrazione,  svolga  la  funzione  di
          impulso  e  di  proposta  sulle  deliberazioni  dell'Organo
          riguardanti     i      bilanci      e      la      gestione
          amministrativo-finanziaria generale  dell'ente  nonche'  di
          indirizzo e vigilanza sulla loro attuazione. Curi altresi',
          d'intesa con il Rettore, la definizione  delle  proposte  e
          degli  atti  individuati  dallo   Statuto   medesimo,   con
          particolare riguardo a quelli riguardanti  gli  accordi  di
          carattere   generale   aventi   contenuto   prevalentemente
          finanziario o amministrativo ed ai  rapporti  di  carattere
          istituzionale,  aventi  le  predette  caratteristiche,  con
          altri  enti,  anche  nazionali  ed   esteri.   Lo   Statuto
          disciplina i poteri di sottoscrizione degli atti  da  parte
          del Presidente, individuandoli in relazione  alle  funzioni
          ed  ai  compiti  attribuiti  ad  esso   o   all'Organo   di
          amministrazione  dallo  Statuto  medesimo  o  dal  presente
          decreto; 
              9)  previsione  che  l'Organo  di  governo  scientifico
          cooperi con il Rettore per  la  definizione  dei  piani  di
          sviluppo scientifici e didattici,  per  l'attuazione  delle
          scelte strategiche, per l'allocazione delle risorse, per il
          reclutamento dei docenti sulla base  delle  proposte  dalle
          singole  strutture  dell'Ateneo.  La  sua  composizione  e'
          disciplinata sulla base di una combinazione tra  componente
          elettiva e componente nominata da  parte  del  Rettore,  in
          modo da  assicurare  coerenza  di  governo  ed  equilibrata
          presenza delle diverse aree  scientifiche.  Nell'Organo  di
          governo  scientifico   e'   prevista   una   rappresentanza
          studentesca  per  la  trattazione  di  tutte  le  tematiche
          relative alla didattica e ai servizi per gli studenti; 
              10) istituzione di un Organo di valutazione che  valuti
          la  qualita'  dell'operato   dell'Universita',   anche   in
          relazione al piano strategico di Ateneo. Esso  e'  composto
          prevalentemente da membri esterni all'Universita',  le  cui
          candidature sono proposte dal Presidente dell'OdA. L'Organo
          di Valutazione opera per conto dell'OdA e per gli organi di
          valutazione e controllo nazionali; 
              11) istituzione di un Organo  di  rappresentanza  degli
          studenti che  abbia  il  compito  di  esprimere  pareri  ed
          elaborare proposte su tutte le questioni che riguardano  la
          didattica, le tasse universitarie, il diritto allo  studio,
          le politiche di valorizzazione  del  merito,  la  mobilita'
          internazionale degli  studenti  e  le  azioni  di  sostegno
          post-laurea. L'Organo assembleare elegge al suo interno  un
          Presidente,  che  e'  membro  di  diritto  dell'Organo   di
          amministrazione; 
              12) istituzione di un Collegio dei revisori dei  conti,
          scelti fra persone di comprovata competenza ed  esperienza.
          Lo  Statuto  prevede  i  casi  di  ineleggibilita'   e   di
          incompatibilita', i requisiti necessari,  le  modalita'  di
          nomina e la durata  in  carica.  E'  prevista  altresi'  la
          rinnovabilita'  dell'incarico  per  una  sola  volta  e  il
          divieto   di   conferimento   dell'incarico   a   personale
          dipendente dell'Universita'. Il Collegio  dei  revisori  e'
          composto da tre membri nominati uno  dalla  Provincia,  uno
          dal  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e   uno
          dall'Universita'. Il Presidente del Collegio e'  il  membro
          nominato dalla provincia; 
              13)  previsione  di  una  sede  assembleare   pubblica,
          convocata di norma  annualmente,  aperta  a  rappresentanze
          politiche, sociali, economiche ed istituzionali locali, con
          il compito di fornire pareri sugli indirizzi  generali,  al
          fine di assicurare forme di partecipazione per la comunita'
          trentina; 
              14) previsione delle procedure  di  composizione  delle
          diverse posizioni nel caso  di  formale  dissenso  tra  gli
          organi dell'Ateneo in ordine all'approvazione dei  bilanci,
          del piano strategico o della relazione annuale del  Rettore
          nonche', in generale, di tutti gli  atti  per  i  quali  e'
          prevista l'intesa tra piu'  organi,  disciplinandone  anche
          gli effetti; 
              b) la definizione del  modello  organizzativo  coerente
          con i principi  e  criteri  direttivi  previsti  da  questo
          decreto. L'articolazione interna  dell'Ateneo  e'  definita
          dallo Statuto e attua il principio dell'approccio  unitario
          a didattica  e  ricerca,  al  fine  anche  di  superare  la
          separazione  di  funzioni.  E'  previsto  altresi'  che  la
          struttura tecnico-gestionale sia diretta  da  un  Direttore
          generale,  nominato  dall'OdA  su  proposta   del   Rettore
          d'intesa con il Presidente dell'OdA; 
              c) la definizione, fermo restando  quanto  previsto  da
          questo decreto  in  materia  di  specifici  regolamenti  di
          Ateneo,  degli   ambiti   nei   quali   opera   l'autonomia
          regolamentare dell'Ateneo, ampliandola  rispetto  a  quella
          previgente,  al  fine  di  rendere  l'organizzazione   piu'
          dinamica e flessibile, con standard di servizio allineati a
          quelli internazionali. Tali regolamenti  disciplinano,  nel
          rispetto dei principi fondamentali delle leggi  statali  in
          materia di universita' nonche' in materia di contrattazione
          integrativa, dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
          comma 1  e  del  presente  comma  nonche'  dei  vincoli  di
          compatibilita' finanziaria previsti dalla legge provinciale
          di recepimento dell'intesa di cui all' art. 79 ,  comma  3,
          dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, le
          modalita' di reclutamento e di  gestione  dei  rapporti  di
          lavoro e l'istituzione di un significativo sistema premiale
          che possa efficacemente motivare e riconoscere i  risultati
          raggiunti; 
              d)  l'adozione  del  piano  strategico  pluriennale  di
          Ateneo,  approvato  dall'Organo   di   amministrazione   su
          proposta del Rettore,  d'intesa  con  l'Organo  di  governo
          scientifico. Il predetto piano individua, tra l'altro,  gli
          obiettivi e i programmi di sviluppo; 
              e) la valutazione successiva (ex-post), che verifica il
          grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano
          strategico di cui  alla  lettera  d)  e  in  particolare  i
          livelli di qualita' conseguiti. Il  metodo  di  valutazione
          deve essere congruente con gli obiettivi e le  funzioni  da
          valutare ed e' definito nel rispetto dei principi e criteri
          direttivi recati da questo articolo; 
              f) la definizione dei principi e dei  criteri  generali
          di  programmazione  degli  organici  e  di   gestione   del
          personale  docente,  dei  ricercatori   e   del   personale
          dirigente e tecnico-amministrativo  nonche'  del  personale
          non strutturato, che assicurino comunque  il  rispetto  dei
          vincoli di compatibilita' finanziaria stabiliti sulla  base
          della  legge  provinciale,  dei  requisiti  previsti  dalla
          legislazione  statale  e  l'attuazione  dei   principi   di
          imparzialita' e non  discriminazione,  di  valutazione  del
          merito, di chiara individuazione delle attribuzioni e delle
          correlate  responsabilita'  del  personale  a   cui   siano
          assegnate funzioni direttive e funzioni di coordinamento; 
              g) la previsione dei criteri generali e delle modalita'
          per  la  programmazione  e  per  la  chiamata  dei  docenti
          provenienti  da  altre  universita'   estere   ovvero   per
          l'utilizzazione congiunta di docenti di universita' estere,
          in attuazione  delle  finalita'  di  internazionalizzazione
          dell'attivita' dell'Ateneo; 
              h)   l'attuazione   del   principio   di    trasparenza
          dell'attivita' dell'Universita' e dell'accessibilita'  alle
          informazioni, riguardanti anche i relativi costi, attinenti
          alle attivita' ed ai progetti di ricerca e di didattica  di
          Ateneo ed ai risultati conseguiti; 
              i) i criteri e le modalita' per assicurare e sviluppare
          la collaborazione dell'Universita'  con  altre  universita'
          anche estere e con altri soggetti, pubblici e privati,  per
          attivita' e progetti didattici e di  ricerca,  nonche'  per
          autorizzare gli organi competenti dell'Universita' medesima
          a  costituire,  in  concorso  con  altri  enti  pubblici  e
          privati, nel  rispetto  del  diritto  dell'Unione  europea,
          forme  associative  o  partecipative,   anche   dotate   di
          personalita' giuridica, finalizzate alla realizzazione  dei
          propri fini istituzionali, anche sviluppando reti e sistemi
          di cooperazione; 
              l)  la  facolta'  dell'Universita'  di  istituire,   in
          armonia con  i  principi  fondamentali  della  legislazione
          statale  nella  materia,   una   Fondazione   mediante   la
          costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad assicurare
          la  progressiva  autonomia   finanziaria   dell'Universita'
          stessa in particolare per progetti di innovazione didattica
          e di ricerca. Lo Statuto della Fondazione  puo'  prevedere,
          tra l'altro, che tutte le cariche per  la  gestione  ed  il
          controllo siano svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso
          delle spese  sostenute  da  amministratori  e  sindaci  per
          l'esercizio delle funzioni, e  che  alla  costituzione  del
          Fondo concorrano, in particolare: 
              1)   beni   immobili   appartenenti    al    patrimonio
          dell'Universita'; 
              2)  altri  beni  trasferiti  alla  Fondazione  da  enti
          pubblici o privati; 
              3) una quota delle somme  spettanti  all'Universita'  a
          titolo premiale per l'ottenimento di risultati favorevoli; 
              4) una quota dell'avanzo di amministrazione; 
              5) donazioni di enti pubblici e di soggetti privati; 
              m) i criteri e le modalita' per promuovere,  sviluppare
          e sostenere il sistematico  raccordo  tra  l'Universita'  e
          sistema  delle  imprese  e  delle  professioni  nonche'  il
          mercato  del  lavoro  a  livello   locale,   nazionale   ed
          internazionale,  con  particolare  riferimento   all'ambito
          europeo, al  fine  di  valorizzare,  anche  in  termini  di
          opportunita' offerte  e  di  monitoraggio  sistematico  dei
          risultati, le risorse  umane  formatesi  nell'attivita'  di
          didattica e di ricerca dell'Universita' stessa; 
              n) il sistema contabile adottato e i relativi  principi
          contabili di riferimento,  fermi  restando  i  principi  di
          armonizzazione dei sistemi contabili previsti  dalle  leggi
          statali; 
              o) le  modalita'  e  la  procedura  per  le  successive
          modificazioni   statutarie,    prevedendo    anche    forme
          semplificate per le modifiche di carattere non sostanziale,
          da individuare sulla base di criteri oggettivi. 
              3. Per il  controllo  di  legittimita'  sugli  atti  si
          applicano  le  disposizioni   previste   dalle   norme   di
          attuazione  dello  Statuto  speciale   di   autonomia   del
          Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli atti della  provincia.
          Sono fatte salve le attribuzioni delle  Province  ai  sensi
          dell'art.  79,  comma  3,  dello   Statuto;   degli   esiti
          dell'attivita' di vigilanza della Provincia e' data notizia
          alla competente sezione della Corte dei conti. Resta  fermo
          quanto disposto dagli articoli  13  e  14  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196.». 
              - Il decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138  (Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13  agosto
          2011, n. 188, e' stato convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216. Il testo dell'art.  14
          e' il seguente: 
              «Art.  14  (Riduzione  del  numero  dei  consiglieri  e
          assessori   regionali   e   relative   indennita'.   Misure
          premiali).  -  1.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi
          stabiliti  nell'ambito  del  coordinamento  della   finanza
          pubblica, le Regioni adeguano,  nell'ambito  della  propria
          autonomia   statutaria   e   legislativa,   i    rispettivi
          ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: 
              a) previsione che il  numero  massimo  dei  consiglieri
          regionali,  ad  esclusione  del  Presidente  della   Giunta
          regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le  Regioni  con
          popolazione fino ad un milione di abitanti;  a  30  per  le
          Regioni con popolazione fino a due milioni di  abitanti;  a
          40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
          abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione  fino  a  sei
          milioni di abitanti; a 70 per le  Regioni  con  popolazione
          fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le  Regioni  con
          popolazione superiore  ad  otto  milioni  di  abitanti.  La
          riduzione del numero dei consiglieri regionali  rispetto  a
          quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura
          regionale successiva a quella  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, abbiano  un  numero
          di consiglieri regionali inferiore a quello previsto  nella
          presente lettera, non possono aumentarne il numero; 
              b) previsione che il  numero  massimo  degli  assessori
          regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero  dei
          componenti  del  Consiglio  regionale,  con  arrotondamento
          all'unita' superiore.  La  riduzione  deve  essere  operata
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione,  dalla
          prima legislatura regionale successiva a  quella  in  corso
          alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
              c) riduzione  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  in
          attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge
          25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 marzo  2010,  n.  42,  degli  emolumenti  e  delle
          utilita',  comunque  denominati,  previsti  in  favore  dei
          consiglieri  regionali  entro  il  limite   dell'indennita'
          massima spettante ai  membri  del  Parlamento,  cosi'  come
          rideterminata ai sensi dell'art. 13 del presente decreto; 
              d)  previsione  che  il   trattamento   economico   dei
          consiglieri   regionali   sia   commisurato   all'effettiva
          partecipazione ai lavori del Consiglio regionale; 
              e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di  un
          Collegio dei revisori dei conti, quale organo di  vigilanza
          sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
          gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del  coordinamento
          della finanza pubblica, opera in raccordo  con  le  sezioni
          regionali di controllo della Corte dei conti; i  componenti
          di tale Collegio sono  scelti  mediante  estrazione  da  un
          elenco,  i  cui  iscritti  devono  possedere  i   requisiti
          previsti dai principi contabili  internazionali,  avere  la
          qualifica di revisori legali di cui al decreto  legislativo
          27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di  specifica
          qualificazione professionale  in  materia  di  contabilita'
          pubblica e gestione economica  e  finanziaria  anche  degli
          enti territoriali,  secondo  i  criteri  individuati  dalla
          Corte dei conti; 
              f) passaggio, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e  con  efficacia  a  decorrere
          dalla prima legislatura regionale successiva  a  quella  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          al sistema previdenziale  contributivo  per  i  consiglieri
          regionali. 
              2. L'adeguamento ai parametri di  cui  al  comma  1  da
          parte delle Regioni a Statuto  speciale  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione  per
          l'applicazione dell'art. 27 della legge 5 maggio  2009,  n.
          42, nei confronti di quelle Regioni a  statuto  speciale  e
          province autonome per le  quali  lo  Stato,  ai  sensi  del
          citato art. 27, assicura il conseguimento  degli  obiettivi
          costituzionali  di  perequazione  e  di  solidarieta',   ed
          elemento  di  riferimento  per  l'applicazione  di   misure
          premiali   o   sanzionatorie   previste   dalla   normativa
          vigente.». 
              -  Il   decreto-legge   10   ottobre   2012,   n.   174
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237, e'  stato
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7  dicembre
          2012, n. 286, S.O. Il testo dell'art. 1 e' il seguente: 
              «Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte
          dei conti al controllo  sulla  gestione  finanziaria  delle
          regioni). - 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della
          finanza pubblica, in particolare tra i livelli  di  governo
          statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli
          finanziari    derivanti    dall'appartenenza    dell'Italia
          all'Unione europea, le disposizioni del  presente  articolo
          sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,
          100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte  dei
          conti sulla  gestione  finanziaria  delle  regioni  di  cui
          all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,  e
          all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  e
          successive modificazioni. 
              2. Annualmente le sezioni regionali di controllo  della
          Corte dei  conti  trasmettono  ai  consigli  regionali  una
          relazione  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nelle   leggi   regionali   approvate   nell'anno
          precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 
              3. Le sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei
          conti  esaminano  i  bilanci  preventivi  e  i   rendiconti
          consuntivi delle regioni e degli  enti  che  compongono  il
          Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le
          procedure di cui all'art. 1, commi 166  e  seguenti,  della
          legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  per  la  verifica  del
          rispetto  degli  obiettivi  annuali  posti  dal  patto   di
          stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
          materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma,  della
          Costituzione,  della  sostenibilita'  dell'indebitamento  e
          dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare,
          anche in prospettiva,  gli  equilibri  economico-finanziari
          degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e  i
          rendiconti delle  regioni  con  i  relativi  allegati  sono
          trasmessi alle competenti sezioni  regionali  di  controllo
          della Corte dei conti  dai  presidenti  delle  regioni  con
          propria relazione. 
              4. Ai  fini  del  comma  3,  le  sezioni  regionali  di
          controllo della Corte dei conti verificano altresi'  che  i
          rendiconti  delle  regioni  tengano   conto   anche   delle
          partecipazioni in societa'  controllate  e  alle  quali  e'
          affidata  la  gestione   di   servizi   pubblici   per   la
          collettivita'  regionale  e  di  servizi  strumentali  alla
          regione, nonche' dei risultati  definitivi  della  gestione
          degli enti del Servizio sanitario nazionale,  per  i  quali
          resta fermo quanto previsto dall'art.  2,  comma  2-sexies,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'art.
          2, comma 12, della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e
          dall'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              5. Il rendiconto generale della regione  e'  parificato
          dalla sezione regionale di controllo della Corte dei  conti
          ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di  cui
          al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
          parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei
          conti  formula  le  sue   osservazioni   in   merito   alla
          legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le
          misure di  correzione  e  gli  interventi  di  riforma  che
          ritiene necessari al fine, in  particolare,  di  assicurare
          l'equilibrio del bilancio e  di  migliorare  l'efficacia  e
          l'efficienza della spesa. La decisione  di  parifica  e  la
          relazione  sono  trasmesse  al  presidente   della   giunta
          regionale e al consiglio regionale. 
              6. Il presidente della regione  trasmette  ogni  dodici
          mesi alla Sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
          conti una relazione  sul  sistema  dei  controlli  interni,
          adottata sulla base  delle  linee  guida  deliberate  dalla
          Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei  conti  e  sui
          controlli effettuati nell'anno. 
              7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi  3  e  4,
          l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
          di  controllo  della  Corte   dei   conti,   di   squilibri
          economico-finanziari, della  mancata  copertura  di  spese,
          della  violazione  di  norme  finalizzate  a  garantire  la
          regolarita'  della  gestione  finanziaria  o  del   mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno  comporta  per   le   amministrazioni   interessate
          l'obbligo  di  adottare,  entro   sessanta   giorni   dalla
          comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
          i provvedimenti idonei a rimuovere  le  irregolarita'  e  a
          ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali  provvedimenti
          sono trasmessi alle sezioni regionali  di  controllo  della
          Corte dei conti che li verificano  nel  termine  di  trenta
          giorni dal ricevimento. Qualora  la  regione  non  provveda
          alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la  verifica
          delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'
          preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'
          stata accertata  la  mancata  copertura  o  l'insussistenza
          della relativa sostenibilita' finanziaria. 
              8. Le relazioni  redatte  dalle  sezioni  regionali  di
          controllo  della  Corte  dei  conti  ai  sensi  dei   commi
          precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze  per
          le determinazioni di competenza. 
              9. Ciascun gruppo  consiliare  dei  consigli  regionali
          approva un rendiconto  di  esercizio  annuale,  strutturato
          secondo linee guida deliberate dalla Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  per  assicurare  la
          corretta rilevazione dei fatti di gestione  e  la  regolare
          tenuta  della  contabilita',  nonche'   per   definire   la
          documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni
          caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le  risorse
          trasferite  al  gruppo   dal   consiglio   regionale,   con
          indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure
          adottate per consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti
          effettuati. 
              9-bis.  Al  fine  di  agevolare  la   rimozione   degli
          squilibri finanziari delle regioni che adottano, o  abbiano
          adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
          dell'art. 14, comma 22, del decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle
          finanze,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  di
          rotazione,  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro,
          denominato  «Fondo  di  rotazione  per  la  concessione  di
          anticipazioni alle  regioni  in  situazione  di  squilibrio
          finanziario»,  finalizzato  a  concedere  anticipazioni  di
          cassa per il graduale  ammortamento  dei  disavanzi  e  dei
          debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione  del  citato
          piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la  regione
          Campania al finanziamento del piano di rientro  di  cui  al
          comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
          83, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134. 
              9-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro   per   gli   affari
          regionali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31  marzo
          2013 sono  individuati  i  criteri  per  la  determinazione
          dell'importo massimo dell'anticipazione  di  cui  al  comma
          9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'
          per la concessione e per la restituzione della stessa in un
          periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo
          a quello in cui viene erogata  l'anticipazione.  I  criteri
          per la  determinazione  dell'anticipazione  attribuibile  a
          ciascuna Regione  sono  definiti  nei  limiti  dell'importo
          massimo  fissato  in  euro  10   per   abitante   e   della
          disponibilita' annua del Fondo. 
              9-quater. Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  per
          l'anno 2013 dalle disposizioni di  cui  ai  commi  9-bis  e
          9-ter, si provvede a valere sulla dotazione  del  Fondo  di
          rotazione di cui all'art. 4, comma 1. Il Fondo  di  cui  al
          comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle  somme  del  Fondo
          rimborsate dalle regioni. 
              9-quinquies. Con decreti del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze si provvede  alle  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
              9-sexies.  In  sede   di   prima   applicazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni
          interessate, in presenza di eccezionali motivi di  urgenza,
          puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di
          rotazione di cui al comma  9-bis,  da  riassorbire  secondo
          tempi e modalita' disciplinati dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-ter. 
              9-septies. Il piano di stabilizzazione  finanziaria  di
          cui al  comma  9-bis,  per  le  regioni  che  abbiano  gia'
          adottato il piano stesso, e' completato entro il 30  giugno
          2016 e l'attuazione degli  atti  indicati  nel  piano  deve
          avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni
          i predetti termini  sono,  rispettivamente,  di  quattro  e
          cinque   anni   dall'adozione   del   ripetuto   piano   di
          stabilizzazione   finanziaria.    Conseguentemente,    sono
          soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'art. 1 del decreto-legge
          10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
          legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
              10.  Il  rendiconto  e'  trasmesso  da  ciascun  gruppo
          consiliare al presidente del consiglio  regionale,  che  lo
          trasmette  al  presidente  della  regione.  Entro  sessanta
          giorni dalla chiusura dell'esercizio, il  presidente  della
          regione trasmette il  rendiconto  di  ciascun  gruppo  alla
          competente sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
          ricevimento, sulla regolarita' dello  stesso  con  apposita
          delibera, che e' trasmessa al presidente della regione  per
          il  successivo  inoltro   al   presidente   del   consiglio
          regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
          pronuncia nei successivi trenta giorni,  il  rendiconto  di
          esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto  e',
          altresi', pubblicato in allegato al  conto  consuntivo  del
          consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. 
              11.  Qualora  la  competente   sezione   regionale   di
          controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto
          di esercizio del  gruppo  consiliare  o  la  documentazione
          trasmessa a corredo dello  stesso  non  sia  conforme  alle
          prescrizioni  stabilite  a  norma  del  presente  articolo,
          trasmette,  entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   del
          rendiconto, al presidente della regione  una  comunicazione
          affinche'  si  provveda  alla  relativa   regolarizzazione,
          fissando un termine  non  superiore  a  trenta  giorni.  La
          comunicazione e'  trasmessa  al  presidente  del  consiglio
          regionale per i successivi adempimenti da parte del  gruppo
          consiliare interessato e sospende il  decorso  del  termine
          per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui  il  gruppo
          non  provveda  alla  regolarizzazione  entro   il   termine
          fissato,  decade,  per  l'anno  in   corso,   dal   diritto
          all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
          La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di
          restituire le somme ricevute  a  carico  del  bilancio  del
          consiglio regionale e non rendicontate. 
              12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui  al
          comma  11  conseguono   alla   mancata   trasmissione   del
          rendiconto entro il termine individuato ai sensi del  comma
          10, ovvero alla delibera di non regolarita' del  rendiconto
          da parte della sezione regionale di controllo  della  Corte
          dei conti. Avverso le delibere della Sezione  regionale  di
          controllo della Corte dei conti, di cui al presente  comma,
          e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della  Corte
          dei conti in  speciale  composizione,  con  le  forme  e  i
          termini di cui all'art. 243-quater, comma  5,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              13. 
              14. 
              15. 
              16.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  il  proprio
          ordinamento alle disposizioni del presente  articolo  entro
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              17. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 107 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
          Repubblica 15 luglio 1988,  n.  305,  come  modificato  dal
          presente decreto , e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  18
          luglio 2011, n. 142, come modificato dal presente decreto ,
          e' riportato nelle note alle premesse.